cessa il divieto di lavorare nella PA dopo 36 mesi di servizio, precari in trepidante attesa del nuovo Governo

marzo 17, 2018 at 6:31 admin

E' stata una promessa elettorale della Lega quella di cancellare definitivamente con una Legge gli effetti della pronuncia dei parrucconi di Bruxelles che hanno posto veto di interdizione all'accesso dei precari alla Pubblica Amministrazione italiana. Dopo trentasei mesi di onorato servizio, quale che sia la bravura e le copentenze testate sul campo, si esce dalla PA col rischio concreto di rientrarvi se non dopo aver superato i fantomatici concorsi a premi indetti per quiz di incompetenza fantastica. Poco o nulla mostrano di sapere delle condizioni sociali ed economiche dei territori italiani i dirigisti di Bruxelles e poco o nulla interessa loro della sorte di duecentomila precari della PA che, molto spesso da decenni, danno da vivere alle loro famiglie guadagnando uno stipendio negli uffici della Repubblica sopperendo a disservizi ed assenze con lealtà, abnegazione e senso del dovere nello spirito proprio della Costituzione che si vorrebbe applicata. Ebbene, la Lega di Salvini ha preso un preciso impegno prima delle ultime elezioni: cancellare questo divieto di lavorare. I precari tutti restano in trepidante attesa del nuovo Governo uscito dalle urne...[fonte]

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Corte dei Conti sentenza 175-17, Delegazione Trattante, cedere ai sindacati costa caro ai componenti di parte pubblica

settembre 19, 2017 at 4:27 admin

Delegazioni trattanti, cedere alle pressioni sindacali e deliberare in sede di contrattazione decentrata incentivi ed aumenti di stipendio in violazione delle norme e dei vincoli di finanza pubblica, può costare caro d'ora in avanti alla componente di parte pubblica. A stabilirlo la Sentenza d'appello della Corte dei Conti n. 175 del 17/05/2017 che ha condannato i rappresentanti di parte pubblica ed in particolare ha confermato la condanna del dirigente del personale di una ASL che aveva omesso nella sua istruttoria, di segnalare le violazioni di Legge nella previsione di progressioni orizzontali concesse a pioggia senza alcuna procedura di valutazione selettiva. La Corte ha respinto infatti la tesi difensiva che voleva chiamare in correo anche la parte sindacale della Delegazione trattante, perché quest'ultima, nell'esercizio delle sue funzioni risulta essere una controparte che negozia per conto dei lavoratori, ma non dipende dalla Amministrazione pubblica. Ha quindi il diritto di chiedere; mentre la parte pubblica che tratta in nome e per conto della PA ha il dovere di esercitare le sue prerogative nel rispetto pieno delle Leggi dello Stato

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Partecipate, grazie alla Consulta le Regioni ottengono il rinvio dei tagli agli stipendifici

giugno 3, 2017 at 3:40 admin

Tutto rinviato. In virtù della pronuncia della Corte Costituzionale, il Governo è stato costretto a cedere alle Regioni. I tagli sbandierati agli stipendi dei quadri dirigenti delle società Partecipate dalla pubblica amministrazione infatti, sono stati rinviati ad ottobre prossimo, mentre i tagli alle scatole vuote Partecipate dagli Enti senza alcun altro obiettivo di interesse pubblico da raggiungere se non quello di assegnare incarichi e poltrone, sono stati rinviati a settembre. Anche sulla soglia di fatturato inizialmente prevista dalla riforma Madia sotto la quale queste società devono essere liquidate, si è stati costretti ad addivenire ad un compromesso abbassandola da un milione a 500.000 euro. Una sorta di diritto sovrabbondante quello che i giudici fanno scorrere dalla Carta pur di mantenere inalterato e ben oliato il sistema della politica italiana. Stizzita la Madia replica al M5S che a sua volta alimenta la disinformazione ed il disorientamento dei cittadini... [fonte]

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Riforma Madia, non tutto è perduto con la sentenza 251-16 secondo il costituzionalista Andrea Giorgis

novembre 26, 2016 at 1:14 admin

Legge n. 124-2015, legge delega di riforma delle Pubbliche Amministrazioni impugnata dalla Regione Veneto: "la Corte ha circoscritto il proprio scrutinio solo alle disposizioni di delega specificamente impugnate dalla Regione Veneto, lasciando fuori le norme attuative. Le pronunce di illegittimità costituzionale colpiscono le disposizioni impugnate solo nella parte in cui prevedono che i decreti legislativi siano adottati previo parere e non previa intesa.", scrive testualmente la Corte Costituzionale nella sintesi alla Sentenza n. 251-2016come osserva il professore Andrea Giorgis, Costituzionalista, ai microfoni di radio Radicale: si aspetti per poter leggere bene la sentenza che non è stata ancora depositata, per capire. La Consulta ha incentrato la sua Pronuncia sulla Legge Delega al Governo votata dal Parlamento, bisogna vedere se vengono "travolti" ed in quale misura i Decreti attuativi della stessa. Si può anche immaginare che la declaratoria abbia un effetto "circoscritto" ad alcuni contenuti ed alcune parti oppure che si possa rimediare perché non decada la Riforma, attraverso la stipula dell'intesa con le Regioni...[fonte Corte Costituzionale]

 

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Anticostituzionali gli avvicendamenti automatici degli incarichi dirigenziali, Consulta, pronunce 103 e 104-2007

agosto 29, 2016 at 11:01 admin

La riforma della dirigenza pubblica approvata in via preliminare dal CdM il 25 agosto 2016 che ha recepito le indicazioni dell'ANAC (autorità anticorruzione) ed introdotto nel nostro ordinamento il principio dell'avvicendamento automatico degli incarichi dirigenziali ogni quattro anni a prescindere dalla valutazione di merito della performance di ciascuno, violerebbe il principio della continuità amministrativa sancito dalle pronunce della Corte Costituzionale nn. 103 e 104 del 2007. Le Pubbliche Amministrazioni in sostanza, sarebbero costrette secondo la Corte, a cicli brevi di riorganizzazione dei loro assetti operativi che contrasterebbero con la buona regola della continuità. 

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Licenziare per assumere i precari, Ichino insiste, il job act agli Statali è automatico

giugno 11, 2016 at 3:12 admin

Il nuovo T.U. del pubblico impiego è oramai prossimo e dalla Funzione Pubblica fanno trapelare di essere orientati al doppio regime pubblico-privato in tema di lavoro allineandosi alla più recente sentenza della Cassazione, la n. 11868/16 che paradossalmente, pur confermando il licenziamento del ricorrente ha mantenuto fuori gli Statali dalla riforma Fornero dell'art.18 dello Statuto dei Lavoratori mentre pochi mesi prima, con la sentenza n. 24157 del novembre 2015 ne aveva estesa l'applicazione anche al settore pubblico. Accanto alla Madia si schiera anche il Ministro del Lavoro, ma nel Governo le posizioni in tema di reintegro in caso di licenziamento illegittimo e tutele crescenti, le posizioni non sembrano tutte allineate all'ultima pronuncia della Cassazione Zanetti ad esempio, sottosegretario all'economia, parla di "errore tecnico e politico" in merito alla scelta del doppio regime. Nemmeno Ichino, già collega di Zanetti in Scelta Civica poi passato tra le fila del PD si smentisce: quelle della Madia sono opinioni personali, il Job act si estende automaticamente al pubblico impiego, la previsione di esclusione fu espunta dal testo definitivo approvato. Il Governo non può legiferare in materia di licenziamenti perché eccede la Delega ricevuta dal Parlamento per riformare la PA. Licenziare darebbe una prospettiva ai precari della PA di poter essere stabilizzati impegnando le risorse così liberate. La cosa riguarderebbe solamente gli assunti dopo il 5 marzo 2015. Ichino fa addirittura appello ai sindacati perché capiscano che non si degnano nemmeno più di rispondergli...[fonte.1] - [fonte.2]

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Statali inamovibili, comma della Fornero fa ricredere la Cassazione, la nuova sentenza 11868-2016 sul reintegro ripristina l'art. 18

giugno 10, 2016 at 2:53 admin

I giudici della Suprema Corte nel non lontano novembre 2015 stabilirono con la sentenza n.° 24157 che in ragione dell’art. 51 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, il quale recita: “la legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti", l’art. 18 della predetta legge, come novellato dall’art. 1 L. n. 92/2012, si applicava anche ai pubblici dipendentia prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge n. 92. A distanza di pochi mesi e facendo leva sul comma 8 dell'art. 1 della stessa Legge 92/2012, i Giudici di Cassazione sezione lavoro, hanno riformato la loro stessa pronuncia con la nuova 

Sentenza n. 11868 del 09/06/2016 stabilendo che "ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 non si applicano le modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 (cd. legge Fornero) all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, sicché la tutela del dipendente pubblico nel caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore di tali modifiche resta quella prevista dall’art. 18 dello Statuto nel testo precedente la riforma". Decisivo perché i Giudici ritornassero sulle loro precedenti interpretazioni è stato il Comma 8 dell'art.1 Legge Fornero che rinvia ad un successivo Decreto del Ministero della Funzione Pubblica l'armonizzazione delle norme del settore pubblico a quelle dettate per il settore privato. Dunque, fino al successivo intervento normativo, ai dipendenti pubblici non si estendono le nuove norme in tema di indennizzo in caso di licenziamento illegittimo e resta in vigore il reintegro sul posto di lavoro. A differenza del settore privato fanno notare i Giudici, nel pubblico impiego la tutela dal licenziamento è posta anche nell'interesse generale non solamente del soggetto da rimuovere e qui le motivazioni a nostro parere scricchiolano, perché gli interessi collettivi tutelati dalla Legge a cui fanno riferimento i Giudici della Cassazione, potrebbero coincidere esattamente con il licenziamento del soggetto quando i comportamenti posti in essere recano danno alla collettività e gettano discredito sulla P.A.

 

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Dirigenti a contratto, la Corte dei Conti si ravvede sulla disciplina speciale che non deroga i tetti di spesa ed i vincoli assunzionali

maggio 5, 2016 at 11:31 admin

Con la Delibera n.14 del 03 maggio 2016, la Corte dei Conti sezione autonomie ritorna sull'orientamento giurisprudenziale espresso nel 2012 col quale manteneva gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 110 comma 1 del Dlgs 267/2000 fuori dai tetti di spesa di cui al D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, riconoscendo implicitamente che fosse difforme dalla lettura della Corte Costituzionale che nella pronuncia n. 173/2012 precisava che il tetto di spesa al personale flessibile si pone ad obiettivo il contenimento della spesa generale delle pubbliche amministrazioni. La Corte dei Conti quindi statuisce che la disciplina speciale per gli incarchi dirigenziali non licenzia deroghe automatiche ai tetti di spesa ed ai vincoli assunzionali diversamente il Legislatore le avrebbe espressamente previste. Quindi la spesa per assumere i Dirigenti a tempo determinato va computata ai fini del raggiungimento sia dei tetti di spesa complessivi imposti al lavoro flessibile, sia ai fini dei vincoli assunzionali previsti nel quadro generale di contenimento dei costi del personale. 

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La Cassazione fissa in 21.000 euro il risarcimento che spetta agli 80.000 precari della PA con piu' di 36 mesi di servizio

aprile 2, 2016 at 12:05 admin

Non hanno l'onere della prova, gli basta dimostrare di aver lavorato per più di 36 mesi al servizio della Pubblica Amministrazione e saranno risarciti fino ad un ammontare di 21.000 euro in media. Lo ha sancito la Corte di Cassazione nella sentenza del 15 marzo 2016. Coloro che hanno ancora in corso un contratto di lavoro, valuteranno il caso comunque, la platea potenziale che sta per attaccare le casse del Governo si calcola che si possa aggirare intorno agli 80.000 lavoratori precari della pubblica amministrazione che per effetto della Sentenza della Corte di (in)Giustizia europea, si vedranno a breve negato anche un lavoro a tempo determinato con il quale molti in età già avanzata, portavano avanti la famiglia. Ennesimo vincolo di una Europa matrigna che tradisce le aspettative di riscatto di migliaia di giovani oltre che di uomini e donne maturi. Cavilli giuridici disseminati ovunque, hanno finito per stroncare le pur minime occasioni di sopravvivenza cancellando soprattutto nelle area depresse del mezzogiorno, ogni possibilità di futuro. (fonte)

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2016, addio posto sicuro: le Partecipate potranno fallire per Legge

gennaio 2, 2016 at 4:03 admin

L'imminente Decreto attuativo della Delega Madia, andrà a chiarire definitivamente per Legge la delicata questione delle procedure fallimentari delle società Partecipate dalla PA. Finora le cosiddette società "in house" cioè, quelle società strumentali in gran parte avviate su iniziativa politica locale più che per reale domanda di servizi, al fine di aggirare i vincoli assunzionali imposti alle PA in un rapporto osmotico con le clientele che agiscono da irresistibile catalizzatore di consensi elettorali, erano dalla giurisprudenza considerate articolazioni della stessa PA e quindi di fatto al di fuori della disciplina del codice civile. In pratica non potevano fallire come sentenziato dalle Cassazione n° 26283/2013. Un sostanziale regime quindi di irresponsabilità che ha contribuito a perpetuare sprechi e pratiche diffuse di inefficienza tipiche soprattutto di alcune aree del paese dove l'economia non regge il mercato, è assistita dalle commesse pubbliche e la domanda di lavoro dequalificato bussa all'unica porta disponibile, quella degli apparati statali. Ebbene, se il testo attuativo della Legge Delega che il Governo si appresta a pubblicare in Gazzetta resterà immutato, queste società saranno costrette per forza di cose ad efficientare le loro strutture organizzative e ritrovare i necessari equilibri di bilancio dimostrando di poter reggere il mercato senza caricare il ripiano delle perdite sulla fiscalità generale, altrimenti falliranno come qualsiasi altra spa. Sembra quasi un sogno americano quello di poter vedere sindaci e presidenti di regione italiane votati per la bontà delle scelte amministrative e politiche compiute...(fonte)

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