ottobre 1, 2016 at 11:38
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admin
Timbra il badge e scappa, da Biella a Scafati dopo la Madia nulla è cambiato. C'avevano raccontato di un licenziamento in tronco riservato ai furbetti colti in flagranza, ma evidentemente in Italia nemmeno le telecamere bastano a fare "Giustizia". Chissà, forse i Giudici potrebbero arrendersi ed applicare la Legge solamente di fronte ad una improbabile confessione giurata. C'è poco da sperarci però, tutto lascia pensare che troverebbero comunque il modo di giustificare il reintegro magari motivato da crisi depressive ed ansie claustrofobiche. E' già accaduto in un passato certo non remoto. Sta di fatto che la Riforma Madia propagandata come l'infallibile deterrente all'assenteismo truffaldino, continua a denunciare lungaggini dei procedimenti e garantismi oltre ogni ragionevole dubbio: ai furbi una sospensiva può bastare, siamo gente democratica che sa accogliere e giammai espellere. Vota Antonio, vota Antonio La Trippa al Comune. Diversamente non si spiegherebbe il perseverare di tanti episodi truffaldini negli uffici della Pubblica Amministrazione che più italiana non si può, di origine controllata dal produttivo settentrione dove il lavoro si dice eletto a religione civile, all'indolente meridione che dell'inganno mena vanto manco fosse un fattore di superiore intelligenza. Fratelli d'Italia, l'Italia s'addormenti che meglio di Scipio c'è solo il riposo retribuito...nd/Blog
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giugno 11, 2016 at 3:12
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admin
Il nuovo T.U. del pubblico impiego è oramai prossimo e dalla Funzione Pubblica fanno trapelare di essere orientati al doppio regime pubblico-privato in tema di lavoro allineandosi alla più recente sentenza della Cassazione, la n. 11868/16 che paradossalmente, pur confermando il licenziamento del ricorrente ha mantenuto fuori gli Statali dalla riforma Fornero dell'art.18 dello Statuto dei Lavoratori mentre pochi mesi prima, con la sentenza n. 24157 del novembre 2015 ne aveva estesa l'applicazione anche al settore pubblico. Accanto alla Madia si schiera anche il Ministro del Lavoro, ma nel Governo le posizioni in tema di reintegro in caso di licenziamento illegittimo e tutele crescenti, le posizioni non sembrano tutte allineate all'ultima pronuncia della Cassazione Zanetti ad esempio, sottosegretario all'economia, parla di "errore tecnico e politico" in merito alla scelta del doppio regime. Nemmeno Ichino, già collega di Zanetti in Scelta Civica poi passato tra le fila del PD si smentisce: quelle della Madia sono opinioni personali, il Job act si estende automaticamente al pubblico impiego, la previsione di esclusione fu espunta dal testo definitivo approvato. Il Governo non può legiferare in materia di licenziamenti perché eccede la Delega ricevuta dal Parlamento per riformare la PA. Licenziare darebbe una prospettiva ai precari della PA di poter essere stabilizzati impegnando le risorse così liberate. La cosa riguarderebbe solamente gli assunti dopo il 5 marzo 2015. Ichino fa addirittura appello ai sindacati perché capiscano che non si degnano nemmeno più di rispondergli...[fonte.1] - [fonte.2]
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Tags: Ichino, job act, Statali, estensione, applicabile, licenziamenti, giusta, causa, illegittimi, Madia, Poletti, Zanetti, Cassazione, Sentenza, reintegro, art.18, lavoratori
giugno 10, 2016 at 2:53
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admin
I giudici della Suprema Corte nel non lontano novembre 2015 stabilirono con la sentenza n.° 24157 che in ragione dell’art. 51 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, il quale recita: “la legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti", l’art. 18 della predetta legge, come novellato dall’art. 1 L. n. 92/2012, si applicava anche ai pubblici dipendenti, a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge n. 92. A distanza di pochi mesi e facendo leva sul comma 8 dell'art. 1 della stessa Legge 92/2012, i Giudici di Cassazione sezione lavoro, hanno riformato la loro stessa pronuncia con la nuova
Sentenza n. 11868 del 09/06/2016 stabilendo che "ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 non si applicano le modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 (cd. legge Fornero) all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, sicché la tutela del dipendente pubblico nel caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore di tali modifiche resta quella prevista dall’art. 18 dello Statuto nel testo precedente la riforma". Decisivo perché i Giudici ritornassero sulle loro precedenti interpretazioni è stato il Comma 8 dell'art.1 Legge Fornero che rinvia ad un successivo Decreto del Ministero della Funzione Pubblica l'armonizzazione delle norme del settore pubblico a quelle dettate per il settore privato. Dunque, fino al successivo intervento normativo, ai dipendenti pubblici non si estendono le nuove norme in tema di indennizzo in caso di licenziamento illegittimo e resta in vigore il reintegro sul posto di lavoro. A differenza del settore privato fanno notare i Giudici, nel pubblico impiego la tutela dal licenziamento è posta anche nell'interesse generale non solamente del soggetto da rimuovere e qui le motivazioni a nostro parere scricchiolano, perché gli interessi collettivi tutelati dalla Legge a cui fanno riferimento i Giudici della Cassazione, potrebbero coincidere esattamente con il licenziamento del soggetto quando i comportamenti posti in essere recano danno alla collettività e gettano discredito sulla P.A.
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