Statali inamovibili, comma della Fornero fa ricredere la Cassazione, la nuova sentenza 11868-2016 sul reintegro ripristina l'art. 18

giugno 10, 2016 at 2:53 admin

I giudici della Suprema Corte nel non lontano novembre 2015 stabilirono con la sentenza n.° 24157 che in ragione dell’art. 51 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, il quale recita: “la legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti", l’art. 18 della predetta legge, come novellato dall’art. 1 L. n. 92/2012, si applicava anche ai pubblici dipendentia prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge n. 92. A distanza di pochi mesi e facendo leva sul comma 8 dell'art. 1 della stessa Legge 92/2012, i Giudici di Cassazione sezione lavoro, hanno riformato la loro stessa pronuncia con la nuova 

Sentenza n. 11868 del 09/06/2016 stabilendo che "ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 non si applicano le modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 (cd. legge Fornero) all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, sicché la tutela del dipendente pubblico nel caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore di tali modifiche resta quella prevista dall’art. 18 dello Statuto nel testo precedente la riforma". Decisivo perché i Giudici ritornassero sulle loro precedenti interpretazioni è stato il Comma 8 dell'art.1 Legge Fornero che rinvia ad un successivo Decreto del Ministero della Funzione Pubblica l'armonizzazione delle norme del settore pubblico a quelle dettate per il settore privato. Dunque, fino al successivo intervento normativo, ai dipendenti pubblici non si estendono le nuove norme in tema di indennizzo in caso di licenziamento illegittimo e resta in vigore il reintegro sul posto di lavoro. A differenza del settore privato fanno notare i Giudici, nel pubblico impiego la tutela dal licenziamento è posta anche nell'interesse generale non solamente del soggetto da rimuovere e qui le motivazioni a nostro parere scricchiolano, perché gli interessi collettivi tutelati dalla Legge a cui fanno riferimento i Giudici della Cassazione, potrebbero coincidere esattamente con il licenziamento del soggetto quando i comportamenti posti in essere recano danno alla collettività e gettano discredito sulla P.A.

 

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